Quando si parla genericamente di maternità come periodo tutelato dalla legge, si è soliti pensare al lavoratore dipendente. Ma cosa è previsto per i lavoratori autonomi? E’ bene precisare che ci riferiamo ai lavoratori iscritti in forma esclusiva alla Gestione separata Inps non titolari di pensioni, in particolare a:
1 liberi professionisti non tenuti all’iscrizione ad un albo professionale, quindi sprovvisti di una cassa previdenziale propria,2 titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con partita Iva,
3 lavoratori autonomi occasionali con ricavi superiori a 5000 euro annui, soglia oltre la quale scatta l’obbligo contributivo,
4 venditori porta a porta.
Il decreto legislativo n.151/2001, Testo unico sulla maternità e paternità, prevede anche per queste figure, al pari del lavoratore subordinato, delle forme di tutela sia al momento della nascita che nei primissimi anni di vita del bambino, così come in caso di adozione o affidamento.
L’ INDENNITA’ DI MATERNITA’ spetta:
– in caso di nascita, per il periodo compreso tra i 2 mesi precedenti il parto e i 3 successivi, salvo richiesta di interdizione anticipata dal lavoro. Se il parto avviene prematuramente rispetto alla data prevista, i giorni non goduti si sommano ai 3 mesi successivi determinando un prolungamento del congedo complessivo oltre i 5 mesi.
– nei casi di adozione e affidamento per un totale di 5 mesi. A seconda che si tratti di adozione nazionale o internazionale, il congedo decorre rispettivamente dal giorno successivo all’ingresso in famiglia del minore adottato e dall’ingresso del minore sul territorio nazionale. In caso di adozioni internazionali, il congedo può essere fruito anche nel periodo precedente al fine di incontrare il minore all’estero o espletare gli adempimenti connessi alla procedura adottiva.
– in caso di decesso del bambino alla nascita o di interruzione della gravidanza intervenuta dopo 180 giorni dall’inizio della gestazione, per un totale di 5 mesi.
Seppure solo in determinati casi, anche il padre lavoratore autonomo, ha diritto a richiedere l’indennità. Nello specifico, in caso di morte, grave infermità della mamma, abbandono del figlio, affidamento esclusivo al padre ed, esclusivamente nei casi di affidamento o adozione, qualora la mamma rinunci al godimento del congedo di maternità.
L’INDENNITA’ DI PATERNITA’ è riconosciuta per i tre mesi successivi al parto o per il periodo restante che sarebbe spettato alla mamma lavoratrice.
L’importo dell’indennità giornaliera è comune ad entrambe le misure ed è pari all’80% di 1/365 della retribuzione imponibile Inps derivante dall’attività di collaborazione o libero professionale percepita nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo oppure dall’inizio dell’attività nel caso in cui l’anzianità assicurativa sia inferiore a 12 mesi. Requisito fondamentale per avervi diritto è il versamento alla Gestione separata dell’aliquota aggiuntiva dello 0,72% per almeno un mese, non più tre, nei 12 mesi precedenti il periodo indennizzabile, in base alla modifica apportata dal recentissimo decreto anticrisi n.101/2019. Per i titolari di rapporti di co.co.co. vige il principio dell’automaticità delle prestazioni in base al quale il diritto all’indennità di maternità e paternità è riconosciuto anche qualora il committente non abbia versato i contributi.
In materia è intervenuta anche la legge n.81/2017, il cosiddetto Job Act Autonomi, il quale dispone che le indennità di maternità e paternità sono richiedibili indipendentemente dall’effettiva astensione dal lavoro dei lavoratori autonomi e sono pertanto compatibili con eventuali compensi da questi percepiti nello stesso periodo. I lavoratori che scelgono invece di astenersi dall’attività lavorativa, al momento della domanda, devono dichiarare di avvalersi della flessibilità del congedo ma non sono più tenuti a produrre all’Inps la certificazione medica. L’obbligo permane per i titolari dei rapporti di collaborazione nei confronti del proprio committente.
Al termine del congedo di maternità o paternità, i lavoratori autonomi hanno diritto ad astenersi dal lavoro per un ulteriore periodo al fine di dedicarsi al minore nei primi anni di vita o di adozione. A differenza dell’indennità di paternità, il CONGEDO PARENTALE si configura come diritto autonomo anche per il padre il quale può richiederlo indipendentemente dalla mamma. La legge n.81/2017, già citata, ha esteso sia la durata massima del congedo parentale, da tre a sei mesi, sia l’arco temporale entro cui richiederlo ovvero entro i primi tre anni di vita del bambino o dall’ingresso del minore in famiglia/Italia. I sei mesi sono fruibili anche in maniera frazionata e sono da intendere come periodo complessivo tra i genitori lavoratori anche se appartenenti a gestioni o casse di previdenza diverse. L’importo dell’indennità giornaliera spettante in questo periodo è pari al 30% di 1/365 del reddito da lavoro percepito nei 12 mesi precedenti. Il diritto al congedo parentale è subordinato al versamento di almeno un mese di contribuzione nei 12 mesi precedenti il periodo indennizzabile. Se richiesto entro il primo anno di vita o adozione del bambino, il requisito contributivo previsto è quello valevole per l’indennità di maternità e paternità a prescindere dall’effettivo godimento delle stesse da parte del lavoratore.
Le domande per richiedere le misure qui esposte, corredate dalla relativa documentazione, possono essere presentate all’Inps direttamente con il proprio pin dispositivo oppure tramite patronato. L’Istituto provvederà ad erogare le relative indennità che costituiranno base imponibile per il versamento sia dei contributi previdenziali che per le imposte sul reddito.